Art. 7.

      1. L'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Per l'interruzione della gravidanza la donna si rivolge ad una azienda ospedaliera o ad una azienda sanitaria locale, le quali sono tenute ad occuparsi della richiesta della donna, nel rispetto della dignità e della riservatezza, procedendo all'intervento direttamente o mediante accordi con altri enti.
      2. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali sono tenute a garantire gli interventi, medici e chirurgici, per le interruzioni della gravidanza, i quali possono essere praticati anche presso i consultori e le strutture territoriali.
      3. Per l'interruzione volontaria della gravidanza la donna può rivolgersi, altresì, agli studi medici e alle strutture sanitarie autorizzati dalla regione.
      4. La regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe per le varie tecniche di interruzione della gravidanza e definisce gli onorari di riferimento per tutte le procedure di pagamento e di rimborso.

 

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      5. Le regioni, nell'ambito di un piano regionale, possono individuare le sedi ospedaliere e territoriali ove sono praticate le interruzioni della gravidanza, garantendo che tra la sottoscrizione del documento di richiesta dell'intervento di cui all'articolo 5 e l'intervento stesso non trascorrano, di norma, più di quattordici giorni.
      6. Gli interventi per l'interruzione volontaria della gravidanza sono praticati da un medico ostetrico ginecologo.
      7. In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati a interrompere la gravidanza sono già in atto, se la donna lo richiede, si deve sospendere la procedura in corso garantendo l'assistenza conseguente».